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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.94. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.94.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
  4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 1 sostituire i commi da 3 a 34 con i seguenti:
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale».

  5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
  6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
  7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
  8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)»;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».
  9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.
  2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.
  3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.
  4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione».

  10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse.
  11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».
  12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3):
    1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;
    2) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:
    «5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale»;
   e) al numero 6-bis):
    1) all'alinea:
     1.1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;
     1.2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19»;
    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3»;
   f) al numero 6-ter), alinea, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

  14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) al numero 5), le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  15. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
  16. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
  2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24».
  17. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  18. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale».

  20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».

  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nullo».

  22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto»;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo».

  23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
  24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

  26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;
   c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1 del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  27. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.
  3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
  5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale».

  30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1»;
   b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».

  31. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  32. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, lettera c), le parole da: «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo» fino alla fine della lettera sono soppresse;
   b) al terzo comma, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

  33. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.
  34. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
   b) Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:

  «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.
  3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.».

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali».
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
   b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

  5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
   «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.
  2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
   «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
   Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)».

  7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
   «Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)».

  8. L'articolo 11-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
  9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
   «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
   b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta»;
   c) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata;
   d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale»;
   e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi».

  11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».
  12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter».

  13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2».

  14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.
  15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993,».
   c) Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).

  1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella A.1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1 della presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.
  2. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotta dall'articolo 2 della presente legge. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 1, secondo quanto previsto dalla citata tabella 1.
  3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  4. Il Governo è delegato a rideterminare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);
   c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.
  8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
  10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   d) Sostituire gli Allegati e le Tabelle con i seguenti:

ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»

CIRCOSCRIZIONE

Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1 Piemonte 1Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Torino
2 Piemonte 2Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17Torino
3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16Milano
4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35Milano
5 Lombardia 3Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33Milano
6 Lombardia 4Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30Milano
7 Veneto 1Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Venezia
8 Veneto 2Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17Venezia
9 Friuli-Venezia GiuliaTerritorio dell'intera RegioneTrieste
10 LiguriaTerritorio dell'intera RegioneGenova
11 Emilia-RomagnaTerritorio dell'intera RegioneBologna
12 ToscanaTerritorio dell'intera RegioneFirenze
13 UmbriaTerritorio dell'intera RegionePerugia
14 MarcheTerritorio dell'intera RegioneAncona
15 Lazio 1Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21Roma
16 Lazio 2Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19Roma
17 AbruzzoTerritorio dell'intera RegioneL'Aquila
18 MoliseTerritorio dell'intera RegioneCampobasso
19 Campania 1Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12Napoli
20 Campania 2Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22Napoli
21 PugliaTerritorio dell'intera RegioneBari
22 BasilicataTerritorio dell'intera RegionePotenza
23 CalabriaTerritorio dell'intera RegioneCatanzaro
24 Sicilia 1Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Palermo
25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20Palermo
26 SardegnaTerritorio dell'intera RegioneCagliari
27 Valle d'AostaTerritorio dell'intera RegioneAosta
28 Trentino-Alto AdigeTerritorio dell'intera RegioneTrento

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

  Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

«Tabella A.1
(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

  Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione PIEMONTE 1
PIEMONTE CAMERA 1Piemonte n. 1;
PIEMONTE CAMERA 2Piemonte n. 2;
PIEMONTE CAMERA 3Piemonte n. 3;
PIEMONTE CAMERA 4Piemonte n. 4;
PIEMONTE CAMERA 5Piemonte n. 5;
PIEMONTE CAMERA 6Piemonte n. 6;
PIEMONTE CAMERA 7Piemonte n. 7;
PIEMONTE CAMERA 8Piemonte n. 8;
PIEMONTE CAMERA 9Piemonte n. 9;
Circoscrizione PIEMONTE 2
PIEMONTE CAMERA 10Piemonte n. 10;
PIEMONTE CAMERA 11Piemonte n. 11;
PIEMONTE CAMERA 12Piemonte n. 12;
PIEMONTE CAMERA 13Piemonte n. 13;
PIEMONTE CAMERA 14Piemonte n. 14;
PIEMONTE CAMERA 15Piemonte n. 15;
PIEMONTE CAMERA 16Piemonte n. 16;
PIEMONTE CAMERA 17Piemonte n. 17;
Circoscrizione LOMBARDIA 1
LOMBARDIA CAMERA 1Lombardia n. 1;
LOMBARDIA CAMERA 2Lombardia n. 2;
LOMBARDIA CAMERA 3Lombardia n. 3;
LOMBARDIA CAMERA 4Lombardia n. 4;
LOMBARDIA CAMERA 5Lombardia n. 5;
LOMBARDIA CAMERA 6Lombardia n. 6;
LOMBARDIA CAMERA 7Lombardia n. 8;
LOMBARDIA CAMERA 8Lombardia n. 9;
LOMBARDIA CAMERA 9Lombardia n. 10;
LOMBARDIA CAMERA 10Lombardia n. 11;
LOMBARDIA CAMERA 11Lombardia n. 12;
LOMBARDIA CAMERA 12Lombardia n. 13;
LOMBARDIA CAMERA 13Lombardia n. 14;
LOMBARDIA CAMERA 14Lombardia n. 15;
LOMBARDIA CAMERA 15Lombardia n. 16;
Circoscrizione LOMBARDIA 2
LOMBARDIA CAMERA 16Lombardia n. 17;
LOMBARDIA CAMERA 17Lombardia n. 18;
LOMBARDIA CAMERA 18Lombardia n. 19;
LOMBARDIA CAMERA 19Lombardia n. 20;
LOMBARDIA CAMERA 20Lombardia n. 21;
LOMBARDIA CAMERA 21Lombardia n. 34;
LOMBARDIA CAMERA 22Lombardia n. 35;
Circoscrizione LOMBARDIA 3
LOMBARDIA CAMERA 23Lombardia n. 22;
LOMBARDIA CAMERA 24Lombardia n. 23;
LOMBARDIA CAMERA 25Lombardia n. 24;
LOMBARDIA CAMERA 26Lombardia n. 25;
LOMBARDIA CAMERA 27Lombardia n. 31;
LOMBARDIA CAMERA 28Lombardia n. 32;
LOMBARDIA CAMERA 29Lombardia n. 33.
Circoscrizione LOMBARDIA 4
LOMBARDIA CAMERA 30Lombardia n. 7;
LOMBARDIA CAMERA 31Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 32Lombardia n. 27;
LOMBARDIA CAMERA 33Lombardia n. 28;
LOMBARDIA CAMERA 34Lombardia n. 29;
LOMBARDIA CAMERA 35Lombardia n. 30;
Circoscrizione VENETO 1
VENETO CAMERA 1Veneto n. 1;
VENETO CAMERA 2Veneto n. 2;
VENETO CAMERA 3Veneto n. 3;
VENETO CAMERA 4Veneto n. 4;
VENETO CAMERA 5Veneto n. 5;
VENETO CAMERA 6Veneto n. 6;
VENETO CAMERA 7Veneto n. 7;
Circoscrizione VENETO 2
VENETO CAMERA 8Veneto n. 8;
VENETO CAMERA 9Veneto n. 9;
VENETO CAMERA 10Veneto n. 10;
VENETO CAMERA 11Veneto n. 11;
VENETO CAMERA 12Veneto n. 12;
VENETO CAMERA 13Veneto n. 13;
VENETO CAMERA 14Veneto n. 14;
VENETO CAMERA 15Veneto n. 15;
VENETO CAMERA 16Veneto n. 16;
VENETO CAMERA 17Veneto n. 17;
Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1Friuli Venezia Giulia n. 1
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2Friuli Venezia Giulia n. 2
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3Friuli Venezia Giulia n. 3
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4Friuli Venezia Giulia n. 4
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5Friuli Venezia Giulia n. 5.
Circoscrizione LIGURIA
LIGURIA CAMERA 1Liguria n. 1;
LIGURIA CAMERA 2Liguria n. 2;
LIGURIA CAMERA 3Liguria n. 3;
LIGURIA CAMERA 4Liguria n. 4;
LIGURIA CAMERA 5Liguria n. 5;
LIGURIA CAMERA 6Liguria n. 6;
Circoscrizione EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA CAMERA 1Emilia Romagna n. 1;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 2Emilia Romagna n. 2;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 3Emilia Romagna n. 3;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 4Emilia Romagna n. 4;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 5Emilia Romagna n. 5;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 6Emilia Romagna n. 6;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 7Emilia Romagna n. 7;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 8Emilia Romagna n. 8;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 9Emilia Romagna n. 9;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 10Emilia Romagna n. 10;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 11Emilia Romagna n. 11;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 12Emilia Romagna n. 12;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 13Emilia Romagna n. 13;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 14Emilia Romagna n. 14;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 15Emilia Romagna n. 15;
Circoscrizione TOSCANA
TOSCANA CAMERA 1Toscana n. 1;
TOSCANA CAMERA 2Toscana n. 2;
TOSCANA CAMERA 3Toscana n. 3;
TOSCANA CAMERA 4Toscana n. 4;
TOSCANA CAMERA 5Toscana n. 5;
TOSCANA CAMERA 6Toscana n. 6;
TOSCANA CAMERA 7Toscana n. 7;
TOSCANA CAMERA 8Toscana n. 8;
TOSCANA CAMERA 9Toscana n. 9;
TOSCANA CAMERA 10Toscana n. 10;
TOSCANA CAMERA 11Toscana n. 11;
TOSCANA CAMERA 12Toscana n. 12;
TOSCANA CAMERA 13Toscana n. 13;
TOSCANA CAMERA 14Toscana n. 14;
Circoscrizione UMBRIA
UMBRIA CAMERA 1Umbria n. 1;
UMBRIA CAMERA 2Umbria n. 2;
UMBRIA CAMERA 3Umbria n. 3;
UMBRIA CAMERA 4Umbria n. 4;
UMBRIA CAMERA 5Umbria n. 5;
Circoscrizione MARCHE
MARCHE CAMERA 1Marche 1;
MARCHE CAMERA 2Marche 2;
MARCHE CAMERA 3Marche 3;
MARCHE CAMERA 4Marche 4;
MARCHE CAMERA 5Marche 5;
MARCHE CAMERA 6Marche 6.
Circoscrizione LAZIO
LAZIO CAMERA 1Lazio n. 1;
LAZIO CAMERA 2Lazio n. 2;
LAZIO CAMERA 3Lazio n. 3;
LAZIO CAMERA 4Lazio n. 4;
LAZIO CAMERA 5Lazio n. 5;
LAZIO CAMERA 6Lazio n. 6;
LAZIO CAMERA 7Lazio n. 7;
LAZIO CAMERA 8Lazio n. 8;
LAZIO CAMERA 9Lazio n. 9;
LAZIO CAMERA 10Lazio n. 10;
LAZIO CAMERA 11Lazio n. 11;
LAZIO CAMERA 12Lazio n. 15;
LAZIO CAMERA 13Lazio n. 20;
LAZIO CAMERA 14Lazio n. 21.
Circoscrizione LAZIO 2
LAZIO CAMERA 15Lazio n. 12;
LAZIO CAMERA 16Lazio n. 13;
LAZIO CAMERA 17Lazio n. 14;
LAZIO CAMERA 18Lazio n. 19;
LAZIO CAMERA 19Lazio n. 16;
LAZIO CAMERA 20Lazio n. 17;
LAZIO CAMERA 21Lazio n. 18.
Circoscrizione ABRUZZO
ABRUZZO CAMERA 1Abruzzo n. 1;
ABRUZZO CAMERA 2Abruzzo n. 2;
ABRUZZO CAMERA 3Abruzzo n. 3;
ABRUZZO CAMERA 4Abruzzo n. 4;
ABRUZZO CAMERA 5Abruzzo n. 5.
Circoscrizione MOLISE
MOLISE CAMERA 1Molise n. 1;
MOLISE CAMERA 2Molise n. 2.
Circoscrizione CAMPANIA 1
CAMPANIA CAMERA 1Campania n. 1;
CAMPANIA CAMERA 2Campania n. 2;
CAMPANIA CAMERA 3Campania n. 3;
CAMPANIA CAMERA 4Campania n. 4;
CAMPANIA CAMERA 5Campania n. 5;
CAMPANIA CAMERA 6Campania n. 6;
CAMPANIA CAMERA 7Campania n. 7;
CAMPANIA CAMERA 8Campania n. 8;
CAMPANIA CAMERA 9Campania n. 9;
CAMPANIA CAMERA 10Campania n. 10;
CAMPANIA CAMERA 11Campania n. 11;
CAMPANIA CAMERA 12Campania n. 12.
Circoscrizione CAMPANIA 2
CAMPANIA CAMERA 13Campania n. 13;
CAMPANIA CAMERA 14Campania n. 14;
CAMPANIA CAMERA 15Campania n. 15;
CAMPANIA CAMERA 16Campania n. 16;
CAMPANIA CAMERA 17Campania n. 17;
CAMPANIA CAMERA 18Campania n. 18;
CAMPANIA CAMERA 19Campania n. 19;
CAMPANIA CAMERA 20Campania n. 20;
CAMPANIA CAMERA 21Campania n. 21;
CAMPANIA CAMERA 22Campania n. 22.
Circoscrizione PUGLIA
PUGLIA CAMERA 1Puglia n. 1;
PUGLIA CAMERA 2Puglia n. 2;
PUGLIA CAMERA 3Puglia n. 3;
PUGLIA CAMERA 4Puglia n. 4.
PUGLIA CAMERA 5Puglia n. 5;
PUGLIA CAMERA 6Puglia n. 6;
PUGLIA CAMERA 7Puglia n. 7;
PUGLIA CAMERA 8Puglia n. 8;
PUGLIA CAMERA 9Puglia n. 9;
PUGLIA CAMERA 10Puglia n. 10;
PUGLIA CAMERA 11Puglia n. 11;
PUGLIA CAMERA 12Puglia n. 12;
PUGLIA CAMERA 13Puglia n. 13;
PUGLIA CAMERA 14Puglia n. 14;
PUGLIA CAMERA 15Puglia n. 15;
PUGLIA CAMERA 16Puglia n. 16.
Circoscrizione BASILICATA
BASILICATA CAMERA 1Basilicata n. 1;
BASILICATA CAMERA 2Basilicata n. 2;
BASILICATA CAMERA 3Basilicata n. 3;
BASILICATA CAMERA 4Basilicata n. 4;
BASILICATA CAMERA 5Basilicata n. 5.
Circoscrizione CALABRIA
CALABRIA CAMERA 1Calabria n. 1;
CALABRIA CAMERA 2Calabria n. 2;
CALABRIA CAMERA 3Calabria n. 3;
CALABRIA CAMERA 4Calabria n. 4;
CALABRIA CAMERA 5Calabria n. 5;
CALABRIA CAMERA 6Calabria n. 6;
CALABRIA CAMERA 7Calabria n. 7;
CALABRIA CAMERA 8Calabria n. 8.
Circoscrizione SICILIA 1
SICILIA CAMERA 1Sicilia n. 1;
SICILIA CAMERA 2Sicilia n. 2;
SICILIA CAMERA 3Sicilia n. 3;
SICILIA CAMERA 4Sicilia n. 4;
SICILIA CAMERA 5Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 6Sicilia n. 6;
SICILIA CAMERA 7Sicilia n. 7;
SICILIA CAMERA 8Sicilia n. 8;
SICILIA CAMERA 9Sicilia n. 9;
SICILIA CAMERA 10Sicilia n. 10.
Circoscrizione SICILIA 2
SICILIA CAMERA 11Sicilia n. 11;
SICILIA CAMERA 12Sicilia n. 12;
SICILIA CAMERA 13Sicilia n. 13;
SICILIA CAMERA 14Sicilia n. 14;
SICILIA CAMERA 15Sicilia n. 15;
SICILIA CAMERA 16Sicilia n. 16;
SICILIA CAMERA 17Sicilia n. 17;
SICILIA CAMERA 18Sicilia n. 18;
SICILIA CAMERA 19Sicilia n. 19;
SICILIA CAMERA 20Sicilia n. 20.
Circoscrizione SARDEGNA
SARDEGNA CAMERA 1Sardegna n. 1;
SARDEGNA CAMERA 2Sardegna n. 2;
SARDEGNA CAMERA 3Sardegna n. 3;
SARDEGNA CAMERA 4Sardegna n. 4;
SARDEGNA CAMERA 5Sardegna n. 5;
SARDEGNA CAMERA 6Sardegna n. 6.

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dallo stampato

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dallo stampato

ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)

  TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6.

Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica

PIEMONTE SENATO 1Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7Lazio n. 12 e n. 13,
LAZIO SENATO 8Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANO, SENATO 2Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1Puglia n. 1 e 2;
PUGLIA SENATO 2Puglia n. 3 e 5;
PUGLIA SENATO 3Puglia n. 4 e 15;
PUGLIA SENATO 4Puglia n. 6 e 13;
PUGLIA SENATO 5Puglia n. 7 e 12;
PUGLIA SENATO 6Puglia n. 8 e 9;
PUGLIA SENATO 7Puglia n. 10 e 11;
PUGLIA SENATO 8Puglia n. 14 e 16;
BASILICATA SENATO 1Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3Sardegna n. 4 e n. 5;

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)

Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dallo stampato

NOTA ALLA TABELLA A

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

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