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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.9.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere,» con le seguenti: «esprime il proprio voto»;
   2) al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: «né superiore a quattro».
   3) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.»;
   4) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
    Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
    Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
    Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;
   5) sostituire il comma 20 con il seguente:
    20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
    2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
    3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   6) al comma 21, sostituire la lettera a) è con la seguente:
    a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;
   7) al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
   8) sostituire il comma 23 con il seguente:
    23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   9) al comma 24, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;
    b) sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato»;
   c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
    « e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;
    e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;
   d) sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;
   10) al comma 25, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a-bis) sostituire le parole da: delle cifre elettorali sino alla fine della lettera con le seguenti: delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;
    b) alla lettera a-ter) sostituire le parole da: non concorrono fino alla fine della lettera, con le seguenti: delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    c) alla lettera a-quater, aggiungere, in fine, le parole: e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa;
   11) al comma 27, capoverso Art. 84 comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;
   12) al comma 29 sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
  1) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.
  2) al comma 6, sostituire il capoverso articolo 14, con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;
   3) al comma 7, capoverso articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
    b) sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
    c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
   e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;
   e-ter) determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;
    d) sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;
  4) al comma 7, capoverso Art. 16-bis, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b) sostituire le parole: di ciascun lista con le seguenti: parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;
   b) sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;
   c) alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa»;
  5) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.