1.85.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare un medesimo candidato in uno o più collegi uninominali, contestualmente alla presentazione del contrassegno di cui all'articolo 14, dichiarano di effettuare collegamento fra le rispettive liste ai fini di cui all'articolo 18-bis, comma 1. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche ed hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nessuna lista può presentare più di una dichiarazione di collegamento.
b) Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
1-ter. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede entro il ventesimo precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.
Conseguentemente:
a) al comma 7, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: «compresi nell'ambito del collegio uninominale»;
b) al comma 11, prima della lettera a), inserire la seguente: «0a) al numero 2), dopo il numero 14, è inserito il seguente: 14-bis,».