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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.80. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.80.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  32. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno in una delle due Camere al 1o gennaio 2014.