Al comma 25 capoverso Art. 83, comma 1:
sopprimere le lettere a-ter), a-quater).
Conseguentemente:
a) al medesimo comma:
a) alla lettera b), sopprimere il n. 1) e, al n. 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;
b) alla lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole» e, ovunque ricorrano, fino alla fine della lettera, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola»;
c) sopprimere la lettera d);
d) alla lettera e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizioni di liste o singole» e «coalizione di liste o singola»;
e) sopprimere la lettera f);
b) al comma 27, capoverso articolo 84, sopprimere il comma 4.
c) all'articolo 2:
1) al comma 7, capoverso articolo 16-bis:
a) sopprimere le lettere c) e d);
b) alla lettera e) sopprimere il n. 1) e, al n. 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;
c) alla lettera f) sopprimere le parole: «e coalizioni di liste» e le parole: «numeri 1) e 2)».
2) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
a) sopprimere le parole «singole e le coalizioni di liste» e le parole: «numeri 1) e 2)».
b) alla lettera a) sostituire le parole «ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse» con le seguenti: «ogni lista ammessa» e sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola», nonché le parole «coalizioni di liste e singole», ovunque ricorrano;
c) sopprimere la lettera b);
d) alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le seguenti parole «coalizione di liste o singola».