Al comma 24, capoversoArt. 77, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) determina la «cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti.
Conseguentemente:
a) all'articolo 1:
1) al medesimo comma 24, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) determina la «cifra elettorale circoscrizionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto» della lista stessa;
2) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1:
a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a.1) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali circoscrizionali per il riparto» conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) dopo la lettera a-ter), aggiungere la seguente:
a-ter.1) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali nazionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-ter);
c) dopo la lettera a-quater), aggiungere la seguente:
a-quinquies) determina la «cifra elettorale circoscrizionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali circoscrizionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-ter);
d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) procede alle operazioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) utilizzando le «cifre elettorali per il riparto»;
3) al comma 26, capoversoArt. 83-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando le «cifre elettorali per il riparto».;
b) all'articolo 2:
1) al comma 7, capoversoArt. 16, comma 1:
a) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) determina la «cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) determina la «cifra elettorale regionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto» della lista stessa;
2) al comma 7, capoversoArt. 16-bis, comma 1:
1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali regionali per il riparto» conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali nazionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera c);
c-ter) determina la «cifra elettorale regionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali regionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera c);
3) al comma 8, capoversoArt. 17, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando le «cifre elettorali per il riparto».