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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.54.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, capoverso Art. 1, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    2) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.
    3) al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole:, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale con i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
    4) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono soppresse le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali».
    5) sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni».
    6) al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: La presentazione delle liste fino a: di tale collegio plurinominale con le seguenti: La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
    7) al comma 9, lettera b), capoverso 1-bis), terzo periodo, sostituire le parole: in un collegio plurinominale con le seguenti: in una circoscrizione;
    8) al comma 9, lettera b), capoverso 2-bis), primo periodo, sostituire le parole: del collegio plurinominale con le seguenti: della circoscrizione;
    9) al comma 9, lettera d) capoverso 3:
     a) al primo periodo, sostituire le parole: in ogni collegio plurinominale con le seguenti: in ogni circoscrizione e sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
     b) al secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione e sopprimere le parole:; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro;
     c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    10) al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    11) al comma 10, capoverso Art. 19:
     a) al comma 1, sostituire le parole: nei collegi plurinominali o con le seguenti: nelle circoscrizioni o nei collegi;
     b) al comma 2, sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: circoscrizioni;
     c) al comma 4, sostituire le parole: in collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    12) sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 20, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni e i nomi dei candidati nei collegi uninominali».
    13) sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. All'articolo 21, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».
    14) al comma 15, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione con le seguenti: nella circoscrizione;
    15) sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle circoscrizioni e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
    16) al comma 17, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.
    17) al comma 17, capoverso Art. 31, commi 3 e 4, sopprimere le parole: nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale;
    18) al comma 18, lettera a), sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.
    19) al comma 20, capoverso Art. 59-bis, comma 1, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale;
    20) al comma 20, capoverso Art. 59-bis, comma 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
    21) al comma 21, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
    22) al comma 24, capoverso Art. 77, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: collegio plurinominale con la seguente: circoscrizione;
    23) al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   « e) determina la cifra elettorale individuale di circoscrizione di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
    24) sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.
    25) al comma 27, capoverso Art. 84, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
  1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
    26) al comma 28, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni, sostituire le parole: nel collegio con le seguenti: nella circoscrizione e sostituire le parole: collegio plurinominale con la seguente: circoscrizione.
    27) al comma 28, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni.
    28) al comma 29, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono aggiunte le seguenti: «in una circoscrizione» e le parole: «del medesimo collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione»;
   b) all'articolo 2:
    1) al comma 1, sostituire i capoversi 2-bis e 2-ter con il seguente:
  2-bis. L'assegnazione degli altri seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nelle circoscrizioni regionali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
    2) al comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;
    3) al comma 3, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    4) al comma 3, lettera c), capoverso 4:
     a) al primo periodo, sostituire le parole: in ogni collegio plurinominale con le seguenti: in ogni regione e sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
     b) al secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella regione e sopprimere le parole:; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro;
     c) sopprimere il terzo periodo;
     d) al quarto periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle regioni;
    5) al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle regioni;
    6) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione con le seguenti: nella regione;
    7) al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
    8) al comma 7, capoverso Art. 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: collegio plurinominale con la seguente: regione;
    9) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   « e) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della regione;
   e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali regionali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
    10) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere la lettera c);
    11) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della regione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e-bis).»;
    12) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 2, sostituire le parole: in un collegio plurinominale con le seguenti: in una regione;
   c) all'articolo 3:
    1) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
    2) al comma 1, sopprimere la lettera b);
    3) al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e di ciascun collegio plurinominale e le parole: e dei collegi plurinominali;
    4) al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e nella formazione dei collegi plurinominali e le parole: e i collegi plurinominali;
    5) al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
    6) al comma 2, sopprimere la lettera b);
    7) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e di ciascun collegio plurinominale e le parole: e dei collegi plurinominali;
    8) al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: e nella formazione dei collegi plurinominali e le parole: e i collegi plurinominali;
    9) al comma 6, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
   d) all'allegato 3, tabella A-bis, e all'allegato 4, tabella A, modificare i modelli per la parte interna della scheda sostituendo la lista recante il nome e cognome dei candidati con due righe orizzontali.
   e) all'allegato 3, tabella A-ter, e all'allegato 4, tabella B, modificare i modelli per la parte esterna della scheda sopprimendo il riferimento al collegio plurinominale.