Al comma 10, capoverso «Art. 19» comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 19.», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Al comma 10, capoverso «Art. 19» comma 2, sostituire le parole: tre collegi con le seguenti: cinque collegi».
Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «Art. 19.» comma 4, sostituire le parole: massimo di tre con le seguenti: massimo di cinque.
Al comma 3, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
Conseguentemente al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 7, lettera c), capoverso comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Nella successione interna delle liste i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere;
al comma 15, capoverso 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere;
al comma 17, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente: 1. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa e il voto è valido anche per il candidato del collegio uninominale collegato alla lista;
al comma 18, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
sostituire il comma 19 con il seguente:
19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;
al comma 20, capoverso Art. 77, sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; a tal fine considera come un voto alla lista il voto espresso a favore del candidato del collegio uninominale o del contrassegno della lista o dei voti di preferenza espressi in favore di uno o due candidati nel collegio plurinominale;
b-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
al comma 25, lettera a) sostituire le parole: e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» con le seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: l'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; a tal fine considera come un voto alla lista il voto espresso a favore del candidato del collegio uninominale o del contrassegno della lista o dei voti di preferenza espressi in favore di uno o due candidati nel collegio plurinominale;
a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
a-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.