1.37.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 4, dopo le parole: con metodo proporzionale: aggiungere le seguenti: con sottrazione dei voti dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali e con accesso al riparto dei seggi delle liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi.
Conseguentemente:
al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sottratti i voti dei candidati collegati alla medesima lista già proclamati eletti ai sensi della lettera a);
al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b), sostituire la parola: 5 con la seguente: 3.