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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.241. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.241.

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.”.

  Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo affiancato contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido.”.