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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.213. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.213.

  Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
  1) all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3, dopo il sesto periodo inserire il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni»;
  2) all'articolo 3, sopprimere il comma 7.