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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.186. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.186.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo il comma 14 inserire il seguente:
  14-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ciascuna sezione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio»;
   2) al comma 17 sostituire le parole: da 1 a 5 con le seguenti: da 1 a 6;
   3) al comma 18, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. I componenti delle Forze di polizia preposti, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede»;
   4) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
  «18-bis. 17. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito con il seguente: «Sono nulli i voti contenuti in schede ove siano presenti scritte riferite a nomi, cognomi o cose, tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto».