1.185.
Al comma 14, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nella prima scheda è riportato il contrassegno della lista di uno o più partiti o gruppi politici, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con un diametro di centimetri tre. La seconda scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti in un apposito rettangolo, corredato dal contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei collegi plurinominali sulle relative schede.».