Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.
Conseguentemente:
1) all'articolo 1, comma 9, lettera d), capoverso comma 3, sostituire le parole: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;
2) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.
b) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;
3) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.
b) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, il numero complessivo dei collegi plurinominali nelle circoscrizioni non può essere superiore a sessanta.
c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.
d) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, il numero complessivo dei collegi plurinominali nelle circoscrizioni non può essere superiore a trenta.