Al comma 25, capoverso Art. 83, sostituire al comma 1, la lettera a-ter), con la seguente: a-ter) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in colazione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.