Al comma 9, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, ovvero in una componente del gruppo misto, in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma.