1.151.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
14-ter. 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono accettare di collegarsi a candidati nei collegi uninominali che intendano collegarsi a più liste, depositano congiuntamente una apposita dichiarazione di coalizione. Un partito o gruppo politico organizzato può essere incluso in una sola coalizione.
Conseguentemente, al comma 7, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: collegio plurinominale aggiungere le seguenti: e può coinvolgere solo le liste che lo abbiano dichiarato ai sensi dell'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. È altresì vietato presentare candidature per i collegi uninominali collegate a liste di una coalizione, quando altre liste della medesima coalizione siano collegate ad altro candidato nel collegio uninominale.