stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.128. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.128.

  Al comma 4 capoverso comma 2, sostituire le parole da: su un'unica scheda fino alla fine del comma con le seguenti: su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e di un voto da esprimere su una scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente:
   al comma 17, capoverso Art. 31, al comma 1, dopo le parole: caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter aggiungere le seguenti: A-quater e A-quinquies;
   al comma 17, capoverso Art. 31, al comma 2, dopo le parole: la scheda aggiungere le seguenti: per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali;
   al comma 17, capoverso Art. 31, al comma 3, sostituire le parole: i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli con le seguenti: i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel Collegio plurinominale sono posti su righe orizzontali;
   al comma 17, capoverso Art. 31, al comma 4, sopprimere il primo periodo;
   al comma 18, lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, dopo la parola: scheda sono aggiunte le seguenti: per l'elezione del candidato nel collegio uninominale ed una per l'elezione dei candidati nel Collegio plurinominale;
   al comma 18, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto.»;
   al comma 18, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul quadrato posto a fianco del nome del candidato nel collegio plurinominale, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato.»;
   sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente: «Se l'elettore traccia uno o più segni che manifestino l'intenzione di indicare più di un rettangolo contenenti i nomi e cognomi dei candidati ed i contrassegni delle liste cui sono collegati, il voto è nullo.»;
   al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La procedura è la stessa, sia per lo spoglio delle schede dei collegi uninominali che per le schede dei collegi plurinominali. Ma se nelle schede per i collegi plurinominali non è attribuita nessuna preferenza, viene enunciato il nome del candidato primo nell'ordine di lista.»;
   al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «o di ciascun candidato nel Collegio uninominale.»;
   sostituire il comma 23 con il seguente:
  23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «ed i voti di ciascun candidato nel Collegio uninominale.»;
   al comma 24, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine del comma;
   al comma 24, dopo lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 24, lettera g) alle parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, premettere le seguenti: la graduatoria di cui alla lettera f-ter), la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del Collegio uninominale,;
   al comma 27, capoverso Art. 84, sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è candidato; b) nel caso che la verifica di cui alla lettera a) sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio secondo l'ordine di presentazione; c) per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera a) sia positiva proclama eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui all'articolo 77.;
   al comma 34, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Allegato A-bis art. 31 DPR 361/1957

Immagine prelevata dallo stampato

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Allegato A-ter art. 31 DPR 361/1957

Immagine prelevata dallo stampato

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi plurinominali. Allegato A-quater art. 31 DPR 361/1957

Immagine prelevata dallo stampato

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi plurinominali. Allegato A-quinquies art. 31 DPR 361/1957

Immagine prelevata dallo stampato

  Conseguentemente all'articolo 2 sostituire il comma 6 con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto.
  2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul quadrato posto a fianco del nome del candidato nel collegio plurinominale, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato.
  3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.;
   al comma 7, capoverso lettera c) sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera;
   al comma 7, dopo lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al medesimo comma 7, lettera g), alle parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, premettere le seguenti: la graduatoria di cui alla lettera f-ter), la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale,;
   al comma 9, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale: a) verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è candidato; b) nel caso che la verifica di cui alla lettera a) sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione; c) per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera a) sia positiva proclama eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui alla lettera f-ter) dell'articolo 16.