Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere, con le seguenti: esprime il proprio voto;
2) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.;
3) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.;
4) sostituire il comma 20 con il seguente:
20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;
5) al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;
6) al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
7) sostituire il comma 23 con il seguente:
23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale».;
8) al comma 24, capoverso Art. 77, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
9) al comma 27, capoverso Art. 84, al comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;
10) al comma 29, sopprimere la lettera a);
Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 6, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.;
2) al comma 7, capoverso Art. 16, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
3) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, al comma 1 sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;