1.117.
Al comma 7, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capilista nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato nei collegi uninominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 4, aggiungere il seguente periodo:
«A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capilista nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato nei collegi uninominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore».