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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.108. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.108.

  Al comma 24, capoversoArt. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 27, capoversoArt. 84, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione in cui è compreso il collegio plurinominale, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni individuate secondo quanto previsto al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 7, capoversoArt. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento.
  Al comma 7, capoversoart. 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ad eccezione di quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, secondo periodo, del medesimo articolo 84, che si applicano solo qualora al termine di tutte le operazioni previste dal suddetto articolo 84 residuino ancora seggi da attribuire alla lista.».

ident. 1.175.