stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.107. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.107.

  Al comma 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   «3. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature collegate alla stessa lista, nei collegi uninominali di una stessa circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore. In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità nei collegi plurinominali:
    a) le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato;
    b) nel numero complessivo dei candidati capolista, collegati alla medesima lista, nei collegi di ciascuna circoscrizione, non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima».