Nella parte consequenziale, capoverso articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Ogni elettore dispone di:
a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome, accompagnati dal contrassegno della lista collegata;
b) un voto per la scelta del candidato di una lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista.