stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.66. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.66.

  Aportare le seguenti modificazioni alla parte consequenziale dell'articolo 2: «al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, primo periodo», inserire il seguente: – al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto;
   2) divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista;
   3) se a seguito delle operazioni di cui al numero 2) risulti da assegnare alle liste della regione un numero di seggi uguale al numero di seggi da attribuire nella regione, procede ai sensi del comma 2;
   4) se invece la somma della parte intera del quoziente di attribuzione di tutte liste risulti inferiore al numero di seggi da attribuire nella regione, procede a dividere la somma delle cifre elettorali regionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella regione aggiunto di tante unità quante risultano necessarie affinché si individui il maggiore quoziente elettorale regionale corretto tale da determinare, una volta divisa la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per lo stesso, l'individuazione di quozienti di attribuzione per tutte le liste regionali la cui somma delle parti intere produca rassegnazione alle stesse di un numero di seggi uguale o superiore al numero di seggi da attribuire nella regione;
   5) qualora a seguito delle operazioni di cui al numero 4) risulti assegnato alle liste della regione un numero di seggi uguale al numero di seggi da attribuire nella regione, procede ai sensi del comma 2;
   6) qualora a seguito delle operazioni di cui al numero 4) risulti assegnato alle liste della regione un numero di seggi superiore al numero di seggi da attribuire nella regione, procede a dividere la somma delle cifre elettorali regionali delle liste per il maggiore quoziente elettorale regionale individuato ai sensi del numero 3) diminuito di una unità, ottenendo così il quoziente di attribuzione di utilizzo. La parte intera del quoziente di attribuzione di utilizzo rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione di utilizzo siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.».

em. 1.500.