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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.53. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.53.

  Nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista:
   a) Nelle liste regionali le candidature sono inserite in ordine alternato dei due sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna regione in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
   b) Nelle liste regionali, i candidati dello stesso sesso inseriti come primi in ciascuna lista non possono rappresentare più del 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore;
   c) nei collegi uninominali di ciascuna regione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.

em. 1.500.