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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.51. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.51.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 1, al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella regione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 250 e non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni non devono essere autenticate. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

em. 1.500.