Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
Art. 84 – 1. Ricevuta da parte dell'ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi nel collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali percentuali, sino alla concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati agli ulteriori candidati nei collegi uninominali non risultati primi nel collegio, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali percentuali. Qualora residuino ancora ulteriori seggi, questi sono assegnati ai candidati nelle liste circoscrizionali, secondo il relativo ordine numerico.