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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.34. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.34.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 3, capoverso 2, sopprimere le parole: corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), al capoverso 3 le parole da: «non superiore ad un terzo» fino a: «sei» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a sei».

  alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 12, il capoverso 2) è sostituito con il seguente:
   2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sulle schede di votazione e, unitamente ai candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 14, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire le parole: «e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione» con il seguente periodo: «A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 15, al capoverso 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 17, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:
  2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.
  5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato nel collegio uninominale di altra lista, il voto è nullo.;

  alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 18, sostituire la modifica con le seguenti:
   al comma 18, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «la preferenza» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto.»;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: «voti di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

  al comma 18, la lettera b) è sostituita con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: voti di preferenza sono aggiunte le seguenti: nonché dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;

  alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo la modifica al comma 18, inserire la seguente modifica:
   il comma 19 è sostituito con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite con le seguenti: «, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

  alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 20, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   « g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato della lista circoscrizionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina altresì la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 23, capo verso «Art. 84», al comma 1 le parole: «primo nell'ordine numerico» sono sostituite con le seguenti: «primo per numero di preferenze» e al comma 2 le parole: «secondo il relativo ordine numerico» sono sostituite con le seguenti: «secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute».
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 85», al comma 1, le parole: «più in alto nell'ordine numerico della lista» sono sostituite con le seguenti: «più in alto nella graduatoria decrescente del numero di preferenze» e al comma 3 le parole: «nella lista circoscrizionale» sono sostituite con le seguenti: «secondo la graduatoria decrescente del numero di preferenze»;
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 5, capoverso a) sopprimere le parole: «ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione, e» e dopo le parole: «di votazione e» inserire le seguenti: «che riportano due linee orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati»;
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 6, capoverso «Art. 14», comma 1, dopo la parola: «prescelta,» Inserire le seguenti «e può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;

  alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 6, capoverso «Art. 14», aggiungere la seguente modificazione:
   al comma 6, capoverso «Art. 14», comma 2, dopo le parole: «dagli articoli», inserire la seguente: «58»;

  alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato della lista regionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della regione. Determina altresì la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.;
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso «Art. 17», comma 2, le parole: «primo nell'ordine numerico» sono sostituite con le seguenti: «primo per numero di preferenze» e al comma 3 le parole: «secondo il relativo ordine numerico» sono sostituite con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente».

  Conseguentemente, sostituire il modello di scheda di votazione parte interna della Camera col seguente:

Immagine prelevata dallo stampato

em. 1.500.