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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.220. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
0.1.500.220.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche designa i propri candidati mediante elezioni primarie nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, delle regole del codice civile e dello statuto. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati. Le elezioni primarie devono essere effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni alle quali fanno riferimento. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

em. 1.500.