All'articolo 1, comma 3, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato nei collegi uninominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore.