All'emendamento 1.500, alla parte conseguenziale relativa al comma 20, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
Alla parte conseguenziale, relativa al comma 23, capoverso Art. 84 , comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.
Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.
Conseguentemente, alla parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 9, capoverso articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.