Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, lettera c), dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella prima candidatura nell'ordine numerico della lista.