Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 28, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: al medesimo comma 7, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi uninominali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, a pena di inammissibilità.».