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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.500.144. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/06/2017  [ apri ]
0.1.500.144.(nuova formulazione)
approvato

  All'emendamento 1.500, alla parte conseguenziale relativa al comma 20, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Alla parte conseguenziale, relativa al comma 23, capoverso Art. 84 , comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 9, capoverso articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.

em. 1.500.