Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), aggiungere in fine le parole:, nonché, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute da almeno 350 a non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi ne rispettivo collegio uninominale della Regione Friuli Venezia Giulia.