Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, al numero 1), dopo la parola: circoscrizione, aggiungere le seguenti: e, dopo le parole «il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima», aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.