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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2017  [ apri ]
4.18.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.

ex 1. 197