stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.40. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2017  [ apri ]
1.40.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero.