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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.108. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2017  [ apri ]
1.108.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

  Al comma 27, capoverso Art. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter).

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al comma 2-bis.

  Al comma 27, capoverso Art. 84, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter). A tal fine si procede con le modalità previste dal comma 3.
  4-ter. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tal fine si procede con le modalità previste dai commi 3 e 4.

  Al comma 27, capoverso Art. 84, comma 5, sostituire le parole: commi 2, 3 e 4 con le seguenti: precedenti commi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

  Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso Art. 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4-bis e 4-ter