Al comma 17, capoverso «Art. 31.», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Nella parte esterna della scheda è riportata la seguente dicitura in carattere maiuscolo, entro un apposito rettangolo «Il voto si esprime tracciando un solo segno sul contrassegno della lista prescelta ed è valido per la lista e per il candidato uninominale. Nel caso in cui sia tracciato un segno solo sul nome del candidato uninominale il voto è valido anche per la lista e, nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste in proporzione ai voti ottenuti nel collegio».
Conseguentemente:
sostituire la Tabella A-ter, per l'elezione della Camera, con la seguente:
Tabella A-ter
sostituire la Tabella B, per l'elezione del Senato, con la seguente:
Tabella B