Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1, articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui al comma 2, articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come modificati dalla presente legge, è ridotto della metà.