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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
3.1.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  8. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è delegato a dare attuazione, altresì, a quanto previsto dal comma 7.