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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.58. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
2.58.

  Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulle schede, i contrassegni sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza».

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 14 – 1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di un voto per l'espressione della preferenza tra i candidati compresi nella lista votata.
  2. Il voto di lista si esprime tracciando un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
  3. Il voto di preferenza si esprime indicando, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il candidato prescelto»;
   b) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   a-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi assegnati a ciascun candidato;
   a-ter) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali;
   c) sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. All'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno conseguito le cifre individuali più elevate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-ter). A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;
   d) sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-ter).