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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.49. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
2.49.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis). All'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate tutte le irregolarità».