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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.40. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
2.40.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;
   b) al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali, come da scheda riportata in allegato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.
   c) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;
   d) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:

ALLEGATO
(articolo 2, comma 5)

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