Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo lettera f) aggiungere le seguenti:
f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
Conseguentemente:
a) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera g) premettere le parole: la graduatoria di cui alla lettera f-ter, la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale;
b) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale:
a) verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è candidato;
b) nel caso che la verifica di cui alla lettera a) sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
c) per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera a) sia positiva proclama eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui alla lettera f-ter) dell'articolo 16.