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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.28. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
2.28.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto».
  2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul quadrato posto a fianco del nome del candidato nel collegio plurinominale, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato.
  3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».