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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.14. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
2.14.

  Al comma 6, sostituire il capoverso Art. 14 con il seguente:Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo.

  Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera.