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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.57. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.57.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

  Conseguentemente, al comma 17, capoversoArt. 31:
   1) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato;
   2) sopprimere i commi 3 e 4.

  Conseguentemente, al comma 18, capoversoArt. 58.:
   1) Alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: il voto con le seguenti: un voto e dalla parola: un segno, fino alla fine della lettera, con le seguenti: per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto.
   2) Sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sostituire il comma 20, capoverso.Art. 59-bis, con il seguente:
  «20. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoversoArt. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.».

  Conseguentemente, al comma 3 dello stesso articolo 2, sopprimere le seguenti parole: e 59-bis.

  Conseguentemente, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le tabelle allegate.

Allegato 1
Tabella A-bis

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Tabella A-bis

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Tabella A-ter

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Tabella A-ter

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