Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole da: da esprimere, fino alla fine del comma con le seguenti: per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
al comma 17, capoverso Art. 31:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;
b) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i contrassegni di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo con a fianco le due linee orizzontali per l'eventuale espressione delle preferenze;
al comma 18:
a) alla lettera a), sopprimere le parole da: e i nominativi dei candidati, fino a plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;
b) sopprimere la lettera b);
sostituire il comma 20 con il seguente:
20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono soppressi;
al comma 21, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
sostituire il comma 23, con il seguente:
23. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
al comma 27, capoverso Art. 84:
a) al comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
b) al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: secondo l'ordine decrescente, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
c) ai commi 3 e 4, sostituire le parole: secondo l'ordine decrescente, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
al comma 28, lettera a), sostituire le parole da: la lista, fino alla fine della lettera, con le seguenti: ha ottenuto il numero maggiore di preferenze;
al comma 31, lettera b), dopo la parola contiene, inserire il seguente periodo: Può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso.
Conseguentemente, al comma 34, sostituire le Tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:
Allegato 1
Conseguentemente, all'articolo 2:
al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: ai nominativi dei candidati secondo, fino a: presentazione e e, dopo la parola: votazione, inserire le seguenti: che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati;
al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, sostituire le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, con le seguenti: potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
al comma 7, capoverso Art. 16, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.